martedì 29 settembre 2009

Caccia il cacciatore


La stagione venatoria o meglio la stagione di caccia è da poco iniziata, gioia per alcuni, profondo disgusto per molti altri, tra cui il sottoscritto, ed è per questo che, per chi vuole CACCIARE IL CACCIATORE, riporto le regole della caccia per potersi difendere da questi prodi che arrivando da chissà dove, turbano il tuo riposo, la tua quiete, il tuo fondo, i tuoi sentimenti.

Le principali regole della caccia

1. Distanze dalle case
La caccia è vietata per una distanza di 100 metri da case, fabbriche, edifici adibiti
a posto di lavoro.
E' vietato sparare in direzione degli stessi da distanza inferiore a 150 metri.
2. Distanze da strade e ferrovie
La caccia è vietata per una distanza di 50 metri dalle strade (comprese quelle
comunali non asfaltate) e dalle ferrovie. E' vietato sparare in direzione di esse da
distanza inferiore a 150 metri.
3. Distanze da mezzi agricoli
La caccia è vietata a una distanza inferiore di 100 metri da macchine agricole in
funzione.
4. Distanze da animali domestici
La caccia nei fondi con presenza di bestiame è consentita solo ad una distanzasuperiore a metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
5. Trasporto delle armi
È vietato trasportare le armi da caccia, che non siano scariche e in custodia, all'interno
dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, a bordo
di veicoli di qualunque genere e nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio.
6. Mezzi vietati di caccia
Reti, trappole, tagliole, vischio, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre,
gabbie trappola.
7. Giorni vietati
Martedì e venerdì sono giorni di assoluto silenzio venatorio anche se festivi.
8. Orari di caccia
La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
9. Stagione venatoria
Inizia la terza domenica di settembre e chiude il 31 gennaio.
10. Luoghi di divieto di caccia
Terreni di pianura innevati, stagni e laghi ghiacciati, terreni allagati, giardini privati,
parchi pubblici, centri abitati, aree adibite a sport, parchi e riserve naturali, oasi,
zone di ripopolamento, foreste demaniali.
11. Allenamento dei cani da caccia
È' consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre,
nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore
16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su
prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.
L'allenamento è poi consentito nei campi addestramento cani tabellati.
12. Colture agricole e caccia con i cani
L'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
L'uso dei cani è consentito in numero massimo di due per cacciatore.
L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui frutteti, vigneti fino alla data del
raccolto, coltivazioni di riso, soia e mais da seme.
13. Omessa custodia dei cani da caccia
L'articolo 672 del codice penale "Omessa custodia e mal governo di animali" punisce
chi lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da
lui posseduti.
14. Polenta e uccelli
Nei locali pubblici è vietato servire polenta e uccelli selvatici anche se sono appartenenti
a specie cacciabili e abbattuti legalmente.
15. Violazione di domicilio
L'articolo 614 del codice penale "Violazione di domicilio" punisce chi si introduce
nei giardini e nelle pertinenze delle abitazioni civili.
16. Uccisione di cani, gatti, animali da cortile
L'articolo 638 del codice penale "Uccisione o danneggiamento di animali altrui"
punisce chi uccide o rende inservibili, deteriora o avvelena gli animali che appartengono
ai privati.
17. Bocconi avvelenati
L'articolo 727 del codice penale "Maltrattamento di animali" punisce anche chi
causa la morte per avvelenamento di essi, mentre la legge sulla caccia punisce
penalmente chi utilizza bocconi avvelenati.
18. Disturbo delle persone
L'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone" punisce chi con rumori molesti disturba le occupazioni o il riposo delle
persone.
19. Spari nei pressi delle abitazioni
L'art. 703 del codice penale "Accensioni ed esplosioni pericolose" punisce penalmente
chi in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una pubblica via o indirezione di essa spara con armi da fuoco.
20. Bossoli delle cartucce
È vietato abbandonare a terra i bossoli delle cartucce.

Chi vigila sul rispetto delle leggi sulla caccia?

La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla caccia (art.27 L.157/92) è affidata a:
Guardie Venatorie della Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia
di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardie volontarie venatorie delle
associazioni ambientaliste e venatorie.
Il cittadino può denunciare gli illeciti penali ed amministrativi a ciascuno dei corpi sopra elencati.
Corpo forestale: 1515
Carabinieri: 112
Polizia: 113
Giova ricordare che l'art. 361 del codice penale "Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale" punisce il pubblico ufficiale, come il carabiniere, la guardia provinciale, il forestale, il finanziere, la guardia venatoria, il vigile urbano, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, come ad esempio i reati sulla caccia denunciati a loro dai cittadini. Il cittadino deve quindi pretendere che le suddette autorità intervengano, ricevano la denuncia e denuncino alla Magistratura i reati commessi dai cacciatori.

Tratto da Caccia il cacciatore .org

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